La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario.
Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d’utenza.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

In base al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e al Piano Finanziario, le tariffe sono determinate dal Comune di Arenzano, applicando i parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.).

Ai sensi di legge, in caso di mancata adozione delle tariffe, si intende prorogata la tariffa in vigore.

La TARI viene riscossa in acconto e saldo.

L’acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente.

Il saldo verrà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l’anno corrente.

Utenze domestiche
Sono utenze domestiche i locali adibiti a civile abitazione e cantine.

La tariffa è calcolata sulla base della superficie dei locali e del numero delle persone occupanti (componenti). 

Per le abitazioni di residenza il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :

Da A N° componenti
<30 - 1
30 45 2
46 65 3
66 80 4
81 95 5
>96 - 6

 

La quota che dipende dalla superficie e dai componenti è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile” (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti.

Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il numero dei componenti.

Utenze non domestiche
Sono utenze non domestiche i locali adibiti ad attività produttive, economiche e professionali in genere (es. attività industriali, artigianali, commerciali etc.) e altri usi diversi dalle utenze domestiche (es: box – magazzini).

Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell’immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.

 

Il TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Città Metropolitana. Il TEFA è pari al 3% del dovuto TARI e che deve essere aggiunto al calcolo per determinare il dovuto complessivo.

 

All’importo della TARI vengo altresì aggiunte le componenti perequative UR1 – UR2 (deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023) – UR3 (deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24), come segue:

a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50 per utenza per anno;

c) UR3, per la copertura del bonus sociale rifiuti pari a € 6,00 per utenza per anno.

 

Utenze domestiche 2025

Tariffa m2 (parte fissa): € 0,00
Tariffa (parte variabile): € 0,00

Utenze non domestiche 2025

Tariffa m2 (parte fissa): € 0,00
Tariffa (parte variabile): € 0,00