In questa sezione trovi le principali informazioni sulla TARI per le utenze non domestiche: iscrizioni, cessazioni, cantine, riduzioni, esenzioni, rateizzazioni e bonus sociale rifiuti.
Apri la domanda di tuo interesse per leggere la risposta.
1. Quali sono le utenze non domestiche?
Sono utenze NON domestiche i locali adibiti ad attività produttive, economiche e professionali in genere (es. attività industriali, artigianali, commerciali etc.) e altri usi diversi dalle utenze domestiche (es: magazzini).
2. In che modo posso regolarizzare la mia posizione TARI?
Chiunque entri in possesso o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile è tenuto a presentare la dichiarazione di iscrizione TARI entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.
La dichiarazione può essere presentata tramite:
- Email o Pec utilizzando la Denuncia dei locali ad uso commerciale-Utenze non domestiche (disponibile a questo link ) da inviare unitamente al documento d’identità.
3. Ho comprato/ereditato/preso in affitto un magazzino, devo regolarizzarmi?
Si, è necessario iscriversi e l’immobile sarà iscritto come magazzino (categoria 3).
La regolarizzazione deve essere effettuata presentando la Denuncia dei locali ad uso commerciale-Utenze non domestiche (disponibile a questo link ) da inviare unitamente al documento d’identità.
4. In che modo posso cessare la mia posizione TARI?
L’utente che non ha più il possesso di un immobile è tenuto a presentare la dichiarazione di cessazione TARI entro 90 giorni dalla fine del possesso o della detenzione.
La dichiarazione può essere presentata tramite:
- Email o Pec utilizzando Denuncia dei locali ad uso commerciale-Utenze non domestiche (disponibile a questo link ) da inviare unitamente al documento d’identità.
5. Quali riduzioni posso richiedere?
Distanza cassonetto:
Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica (esempio: la strada privata che conduce all’entrata dell’immobile non rientra nel computo dei metri).
La riduzione è applicabile su istanza di parte e decorre dalla data di presentazione.
Sarà necessario presentare il Modulo per la riduzione per distanza da cassonetto – Utenze non domestiche (disponibile a questo link) unitamente al documento d’identità.
Attività stagionale:
È prevista una riduzione del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività ed a condizione che l’occupazione non superi i 183 gg.
La riduzione è applicabile su istanza di parte e decorre dalla data di presentazione.
Sarà necessario presentare il Modulo per la riduzione uso stagionale (disponibile a questo link )a cui occorre allegare la documentazione dalla quale si evinca in concreto tale utilizzo, unitamente al documento d’identità.
Avvio al riciclo:
Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
La riduzione della parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo e alla quantità di rifiuti urbani e simili calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) in Kg/m2 anno massimo applicato per l’anno di competenza alla categoria di appartenenza.
Al fine di poter usufruire della riduzione, occorre presentare specifica istanza entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
Per richiedere la riduzione occorre utilizzare il Modulo richiesta di riduzione per rifiuti urbani e simili avviati al riciclo – Utenze non domestiche (disponibile a questo link) a cui occorre allegare la copia del documento di identità in corso di validità, gli allegati 3a e 3b oppure le quarte copie dei formulari o il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale).
In presenza di imballaggi, occorre anche l’autocertificazione che non siano presenti imballaggi di tipo terziario (questi considerati rifiuti speciali).
Cessione beni alimentari:
Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti, riducendo proporzionalmente la quantità equivalente dei rifiuti ottenuti moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente potenziale di produzione (Kd, kg/m2 anno massimo) relativo all’anno di competenza della categoria corrispondente.
La percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:
| RIDUZIONE | QUANTITA' BENI CEDUTI |
|---|---|
| 5% | tra 50 e 100 Kg |
| 10% | tra 101 e 500 Kg |
| 15% | tra 501 e 1000 Kg |
| 20% | tra 1001 e 1500 Kg |
| 25% | tra 1501 e 2000 Kg |
| 30% | oltre i 2001 Kg |
La riduzione viene applicata sulla PV della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
Al fine di poter usufruire della riduzione, occorre presentare specifica istanza entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.
Per richiedere la riduzione occorre presentare la Dichiarazione sostitutiva generica dell’atto di notorietà (disponibile a questo link ) a cui occorre allegare la copia del documento di identità in corso di validità e documentazione o autocertificazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie attestanti l’avvenuta cessione di beni alimentari.
Avvio al recupero:
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, o determinate tipologie di rifiuti distinte per codice EER, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
- il nominativo del soggetto incaricato;
- le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER;
- idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (gestori di impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche R13);
- una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all’operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
- attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
Alle utenze non domestiche che optano per l’uscita totale dal servizio pubblico o solo per una parte dei rifiuti urbani (corrispondente ai codici EER inseriti nella comunicazione) non è consentito l’utilizzo dei cassonetti stradali per la raccolta differenziata o dei cassonetti destinati alle tipologie di rifiuti per le quali è stato scelto di uscire dal servizio pubblico.
Per maggiori informazioni si prega di consultare art. 7 del Regolamento TARI.
6. Quali esenzioni posso richiedere?
Immobile vuoto:
Nel caso in cui l’immobile fosse libero da persone, privo di mobili, arredi e attrezzature o con tutte le utenze di rete slacciate è prevista l’esenzione TARI.
Questa condizione deve essere dichiarata e documentata. L’esclusione vale solo per il periodo in cui sussistono tutte le condizioni indicate.
Sarà necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva generica dell’atto di notorietà (disponibile a questo link) unitamente al documento d’identità.
Inagibilità:
Trattasi di immobile dichiarato inagibile o inabitabile.
Sarà necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva generica dell’atto di notorietà (disponibile a questo link) e Dichiarazione da parte di autorità competenti (Vigili del fuoco, Vigili, Asl e Comune) unitamente al documento d’identità.
Lavori di ristrutturazione con Cila:
È possibile richiedere la sospensione dal pagamento della TARI per svolgimento di lavori di ristrutturazione limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni.
È necessario comunicare la fine lavori.
La riduzione è applicabile solo su istanza di parte (la presentazione della pratica di ristrutturazione presso il Comune di Arenzano non determina in automatico la riduzione ai fini TARI).
Sarà necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva generica dell’atto di notorietà (disponibile a questo link) e copia del documento SCIA/CILA unitamente al documento d’identità.
Rifiuti speciali:
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
| ATTIVITÀ | RIDUZIONE DEL |
|---|---|
| Tipografie-Stamperie-Vetrerie | 30% |
| Falegnamerie | 50% |
| Autocarrozzerie | 60% |
| Autofficine per riparazioni veicoli | 30% |
| Gommisti | 40% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Lavanderie e Tintorie | 30% |
| Verniciatura -Galvanotecniche-Fonderie | 50% |
| Officine di carpenteria metallica | 40% |
| Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ ambito e per finalità di cui alla Legge 833/1978) |
20% |
Non sono soggetti alla TARI anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo
Per richiedere la riduzione occorre dichiarare la variazione di superficie utilizzando il modulo Dichiarazione sostitutiva generica dell’atto di notorietà (disponibile a questo link) a cui occorre allegare la copia del documento di identità in corso di validità, i contratti di smaltimento stipulati con le ditte, gli, eventuali, relativi formulari che attestano lo smaltimento dei rifiuti stessi e un’eventuale planimetria in cui siano evidenziate le aree dove vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali.
7. Quanto tempo ho per presentare una dichiarazione di inizio/fine occupazione, una variazione o esenzione/riduzione?
Art.31 c.1 - La dichiarazione, che deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, ha effetto anche per gli anni seguenti qualora non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Art. 32 c. 2 - Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio competente del Gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
Art. 32 c.5 - Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Art. 32 c.6 - Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Per ulteriori informazioni scarica il regolamento a questo link
8. È possibile ottenere una rateizzazione dell’importo dovuto?
In caso di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del contribuente, l’Ufficio Tributi del Comune di Arenzano può concedere una dilazione del pagamento secondo le modalità previste dall’ art. 38 del Regolamento TARI.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento.
È possibile richiedere la rateizzazione compilando il modulo rateazione Tari a questo link unitamente al documento d’identità.