Conguagli
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione (art. 32 comma 3 e 6 del vigente Regolamento TARI). Le modifiche possono comportare un recupero o un rimborso della TARI, cioè un importo a debito o a credito per il contribuente.
Rimborsi
Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso (Art.34 c.1 del vigente Regolamento)
Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006 n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. Prima di procedere al rimborso, il funzionario responsabile è tenuto a verificare che il contribuente non abbia debiti nei confronti del Comune sia relativi a tributi che ad altre entrate comunali. In quel caso si procederà alla compensazione.
Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
La richiesta può essere presentata tramite il modulo di rimborso scaricabile al seguente link ed inviato a:
e-mail:
PEC:
Oppure può essere richiesta direttamente allo Sportello Tari di Piazzale caduti Nassiriya 3 - 1° piano negli orari di apertura al pubblico.
Compensazioni
Il contribuente può richiedere la compensazione tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.
L'istanza può essere presentata tramite richiesta scritta inviata a:
e-mail:
PEC:
Oppure può essere richiesta direttamente allo Sportello Tari di Piazzale caduti Nassiriya 3 - 1° piano negli orari di apertura al pubblico.
Compensazione su istanza di parte se:
- hai ricevuto un documento a credito e hai un debito TARI: se il debito supera il credito dovrai versare la differenza – se il credito supera il debito, l’eccedenza ti verrà rimborsata direttamente con le modalità da te indicate sul modulo di richiesta (sul codice IBAN o ritiro per cassa);
- hai pagato per errore un importo superiore al dovuto: anche in questo caso puoi richiedere la compensazione allegando la ricevuta dei pagamenti effettuati in eccedenza.
Compensazione d'ufficio se hai presentato una richiesta di rimborso ma l’ufficio constata che hai un insoluto TARI:
- l’importo del rimborso è superiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti rimborsa la differenza;
- l’importo del rimborso è inferiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti invia il modello di pagamento per versare la differenza;
- l’importo del rimborso è uguale all’importo dell’insoluto: l’ufficio procede con la compensazione e l'utente non ha più crediti né debiti.