Conguagli
Le variazioni in corso d’anno che intervengono successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento vengono recepite e conteggiate in sede di conguaglio compensativo (art. 25, comma 8, e art. 31, comma 3, del vigente Regolamento TARI). Esse possono comportare un recupero o un rimborso della TARI, cioè un importo a debito o a credito per il contribuente.
Rimborsi
La richiesta potrà essere presentata solo dopo l’emissione del documento che riconosce il credito.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e viene effettivamente rimborsata solo l’eccedenza.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Attraverso il Fascicolo del Cittadino, è possibile presentare le richieste di rimborso, per le utenze domestiche, consentendo di monitorare direttamente lo stato di avanzamento dell’istanza e ricevere rapidamente eventuali segnalazioni o richieste di integrazione da parte dell’ufficio. La maggior parte dei dati saranno già precompilati e l’utente dovrà solo completarli. E’ anche possibile richiedere il rimborso in qualità di erede entrando con le proprie credenziali in home/io contribuente/la mia TARI. Cliccando sul pulsante in basso "Richiesta rimborso in qualità di erede/procuratore/amministratore di sostegno" si può procedere con l'istanza.
Attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale, è possibile presentare le richieste di rimborso, per le utenze Non domestiche, accedendo a questo link
oppure può essere utilizzato il modulo disponibile QUI da inviare all'indirizzo
Se rimborso è richiesto da eredi è necessario allegare anche la seguente documentazione:
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio della qualità di erede/i;
-documento di identità di tutti gli eredi;
-delega degli eredi alla riscossione per il coerede.
Compensazioni
La compensazione può essere effettuata su istanza di parte o d’ufficio.
Il contribuente può richiedere la compensazione tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI. La richiesta può essere inoltrata online, attraverso il Fascicolo del Cittadino o lo Sportello Telematico Polifunzionale, oppure può essere utilizzato il modulo disponibile QUI da inviare all'indirizzo
Compensazione su istanza di parte se:
- hai ricevuto un documento a credito e hai un debito TARI: se il debito supera il credito dovrai versare la differenza – se il credito supera il debito, l’eccedenza ti verrà rimborsata direttamente con le modalità da te indicate sul modulo di richiesta (sul codice IBAN o ritiro per cassa);
- hai pagato per errore un importo superiore al dovuto: anche in questo caso puoi richiedere la compensazione allegando la ricevuta dei pagamenti effettuati in eccedenza.
Compensazione d'ufficio se hai presentato una richiesta di rimborso ma l’ufficio constata che hai un insoluto TARI:
- l’importo del rimborso è superiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti rimborsa la differenza;
- l’importo del rimborso è inferiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti invia il modello di pagamento per versare la differenza;
- l’importo del rimborso è uguale all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti comunica l’avvenuta compensazione e che noi hai più né crediti né debiti.