Regolamento TARI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Genova per il 2013.

La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario. 

Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l’interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.

Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata QUI

Per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) valgono anche come dichiarazione ai fini TARI e pertanto non devono essere presentate ulteriori dichiarazioni.

Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.

Il regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall'art.1, comma 780, Legge 160/2019.

Il regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connesse all'applicazione e alla riscossione della tassa.

Per saperne di più scarica il Regolamento TARI 

 

Delibere TARI

Tariffa 2025 approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 19 dicembre 2024

Tariffa 2024 approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 25 giugno 2024

Tariffa 2023 approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 28 30 maggio 2023

Tariffa 2022 approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 68 29 giugno 2021

Tariffa 2021 approvata con deliberazione del consiglio comunale n.68 del 29 giugno 2021

 

Regolamento Tares

In virtù dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Per l’anno 2013 la scadenza e il numero delle rate per il pagamento del nuovo tributo saranno stabiliti dal Consiglio Comunale e ne sarà data comunicazione sul portale del Comune di Genova e sul nostro sito almeno 30 giorni prima della data del versamento. In ogni caso, come di consueto, sarà inviato un avviso di pagamento con allegati i bollettini di conto corrente postale già precompilati.

L’importo delle rate è determinato a titolo di acconto e conteggiato sulle tariffe TIA 2012.
A dicembre, per espressa previsione normativa, gli utenti riceveranno un ulteriore avviso di pagamento a titolo di conguaglio, sulla base delle tariffe TARES approvate dal Comune di Genova.

Per ulteriori informazioni leggi la brochure sulla Tares.

Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale ai sensi del DL 201/2011 convertito in L.214/2011.

Il Regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connesse all'applicazione e alla riscossione del tributo.

Regolamento TARES e l’allegato

 

Regolamento Tia

La TIA è la Tariffa di Igiene Ambientale rimasta in vigore dal 2006 al 2012. L’applicazione e la riscossione della TIA è stata affidata dal Comune di Genova ad Amiu.

La tariffa copre integralmente il costo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani e comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura.

La TIA riguarda chiunque occupi o conduca a qualsiasi titolo locali o aree coperte o scoperte, adibite a qualsiasi uso, esistenti nel territorio comunale.

Le tariffe sono determinate dal Comune di Genova, sulla base dei parametri previsti dalla normativa di settore. Grazie alla TIA è possibile legare sempre meglio il costo del servizio all’effettiva produzione di rifiuti, incentivando comportamenti virtuosi orientati alla raccolta differenziata.

Ecco cosa prevede la TIA per le famiglie e le imprese.

Per le famiglie
Al fine di evitare un pesante impatto sulle famiglie più numerose e consentire una graduale sperimentazione della tariffa, non viene utilizzato per la determinazione della tariffa il parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare.Tuttavia, per le abitazioni nelle quali risulti, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, un unico occupante sarà mantenuta la riduzione del 30% già prevista in regime TARSU;

  • la riduzione del 30% per i residenti nel comune di Genova viene applicata automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • la riduzione del 30% per i non residenti viene concessa previa istanza annuale da parte degli interessati e a seguito di verifica dei requisiti.

Insieme all’avviso di pagamento, sono inviati i relativi bollettini. È possibile scegliere se pagare l’importo in un’unica soluzione oppure in due rate, entro le date indicate sull’avviso stesso.

Per le imprese (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.)

Per queste utenze la tariffa è calcolata sulla base della superficie dei locali e della categoria merceologica di appartenenza (tipologia di attività svolta). Le imprese ricevono un avviso di pagamento con tre rate da pagare entro la data di scadenza indicata sull’avviso stesso.

Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani previsto dall'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27.4.1999 n. 158.

Il Regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connesse all'applicazione e alla riscossione della tariffa.

Per saperne di più scarica il Regolamento TIA valido dal 2010 , dove sono specifiche le ultime variazioni.